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Ricostruzione di carriera docenti e personale ATA quando conviene realmente
Ricostruzione di carriera docenti e personale ATA quando conviene realmente

La ricostruzione di carriera è regolata dall’art. 485 del decreto legislativo n. 297/94 in forza del quale   sono valutati : primi quattro anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici.

Questa norma è da interpretare congiuntamente all’art. 489 che prevede  «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.».

La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell’art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione 33138/2019 del 16.12.2019  e con le precedenti sentenze n. 31149/2019 e 31150/2019 prevedono che la ricostruzione di carriera vada fatta caso per caso per evitare discriminazioni alla rovescia. Quindi bisogna analizzare il caso concreto e verificare se il servizio effettivamente prestato e computato per intero ai fini dell’anzianità porti al riconoscimento di un’anzianità di servizio, utile per la progressione economica e giuridica, maggiore rispetto a quella riconosciuta in applicazione delle norme citate.

Ove l’anzianità sia maggiore andrà applicato questo criterio – del servizio effettivamente prestato rispetto a quello ricostruito con il riconoscimento dell’anno figurativo-.

La ricostruzione di carriera ha lo scopo di permettere al docente l’incremento stipendiale riconosciuto dalla contrattazione collettiva.

Per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono le seguenti :

  • 0-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

 

Per tutti i docenti assunti prima del 01.09.2011 le fasce stipendiali sono le seguenti

  • 0-2
  • 3-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

 

È evidente che il contratto collettivo del 2011 prevede delle condizioni peggiorative rispetto al precedente; scompare infatti la fascia 0- 2 e 3-8 essendo stata sostituita dalla fascia 0-8.

Ma anche in questo caso è da tenere di conto la natura specifica del rapporto caratterizzato da plurimi contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi nel tempo.

In tal fattispecie ai fini della ricostruzione della carriera è necessario tenere di conto il primo dei contratti a tempo determinato sottoscritto. Da questo momento inizia il diritto alla ricostruzione di carriera e l’applicazione degli incrementi stipendiali dovuto al riconoscimento delle diverse fasce. Per tanto nella ricostruzione di carriera si deve tenere di conto del servizio effettivamente prestato e riconoscere, o richiedere in sede giurisdizionale, l’applicazione dei c.c.n.l. di volta in volta susseguitisi nel tempo.

Ove a seguito della ricostruzione di carriera sia maturata anzianità rilevante e sufficiente per chiedere l’applicazione dei c.c.n.l. ante 2011 devono essere applicati i citati contratti.

Ove si fa riferimento alla data di assunzione in servizio non si deve tener di conto della data di immissione in ruolo ma della data di stipula del primo contratto individuale. 

Le differenze economiche non sono di poco conto

Prevede il c.c.n.l. 04.08.1995  all’art. 68 

ART. 68

Progressione economica per sviluppo professionale

  1. La progressione economica per tutto il personale del comparto si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell’ allegata Tabella B.02.
  2. La nuova struttura retributiva entra in vigore dal 1.1.1996. L’incidenza percentuale sui costi complessivi del personale della nuova progressione per posizioni stipendiali, ivi compresa l’anticipazione della posizione superiore, sarà corrispondente a quella derivante dalla progressione vigente per effetto del D.P.R. n. 399 del 1988, per ciascuna delle qualifiche indicate nelle Tabelle A e B allegate al predetto D.P.R.

Questa la tabella b  allegata al c.c.n.l. indicato

Prevede il C.C.N.L. 26.05.1999 in ordine alla progressione di carriera all’art. 16 ART.   PROGRESSIONE PROFESSIONALE 

Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. 

Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata tabella E, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.

Questa la tabella E

Infine prevede il rinnovo economico del precedente contratto del 15.03.2001  Relativo al biennio 2000/2001  tabella A

AUMENTI ALL’1.1.2001

E TABELLA B

Quanto sopra confortato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2924 del 07.02.2020 che ha statuito  Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, dell’intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.

Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa

contenuta) a tutto il personale.

Questa il principio di diritto «L’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso néi ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l’art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ‘ad personam’, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato.

Anche se la sentenza è stata resa in contenzioso relativo a personale ATA stante l’identità della questione non vi è motivo di non applicarla anche ai docenti di ruolo. Per tanto nel caso di ricostruzione di carriera va riconosciuto l’intero servizio pre ruolo ed andranno applicati i diversi c.c.n.l. susseguitisi nel tempo facendo riferimento alla data di stipula del primo contratto a tempo determinato.

Ciò comporterà ai fini economici e giuridici l’applicazione delle fasce individuate dagli stessi contratti collettivi.

È evidente, per tanto, che le maggiori differenze retributive maturate saranno per coloro che hanno prestato la loro attività come docenti a tempo determinato prima del settembre 2011 essendo questo il discrimen temporale per l’applicazione del c.c.n.l. del 2011.

Ma ribadiamo: ricostruzione caso per caso; ogni  posizione deve essere singolarmente valutata; va applicato il criterio del servizio effettivamente prestato nel caso in cui sia economicamente e giuridicamente più conveniente; la convenienza più evidente si ha per chi ha prestato servizio precario per periodi inferiori ai 180 gg nell’anno scolastico in quanto applicando le norme sopra citate nulla viene riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera.

Avvocato Andrea Anfuso Alberghina

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