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Cessione del quinto: rimborso in caso di estinzione o rinnovazione. 
Cessione del quinto: rimborso in caso di estinzione o rinnovazione. 

Sovente capita che dopo aver stipulato una prestito con cessione del  quinto dello stipendio il cliente provveda, prima della scadenza al suo rinnovo o alla sua rinegoziazione.

La cessione del quinto dello stipendio è un contratto di finanziamento tipico regolato dall’art. 1260 del Codice Civile (che attribuisce espressamente a chi vanta un credito la facoltà  di cederlo a terzi a titolo oneroso o gratuito) nonché  dal DPR numero 180 del 5 gennaio 1950 e dal regolamento attuativo DPR numero 895 del 28 luglio 1950. Piu’ recentemente sono intervenute le leggi 311/2005 e 80/2005 che hanno quindi integrato il summenzionato DPR 180 prevedendo, in particolare, il diritto alla cessione del quinto per i dipendenti delle aziende private e per i pensionati. La disciplina è stata estesa al pubblico  ministero.

Caratteristica di questo contratto di finanziamento è che per la sua stipula è obbligatorio stipulare due assicurazioni vincolate in favore della finanziaria: una sulla vita ed una sul rischio impiego.

Queste due polizze, obbligatorie, sono vincolate in favore della finanziaria: per tanto in caso di premorienza, o di perdita di impiego, sarà l’impresa assicuratrice a dover corrispondere l’eventuale debito residuo.

È possibile che il contratto non giunga alla fine: o per la rinegoziazione o per la sua estinzione anticipata.

Cosa succede in questo caso ai costi che sono stati sostenuti per l’accensione del finanziamento?

In caso di estinzione anticipata ovvero di rinnovo prima della scadenza il cliente ha diritto, ove l’assicurazione non segua il finanziamento ( come nel caso di rinegoziazione con lo stesso istituto), ad un rimborso proporzionale alla durata residua del finanziamento.

Ma non solo: il rimborso riguarda anche tutte le spese recurring ovvero tutte le spese imputate dall’impresa che non hanno carattere occasionale ( la piu’ ingente è la commissione corrisposta all’agente o promotore che ha permesso la stipula della cessione) come ogni remunerazione addebitata diversa dagli interessi convenzionali.

Per tanto quanto si legge on line “ rimborso della cessione del quinto dello stipendio” si riferisce proprio alle ipotesi sopra sommariamente descritte: rimborso pro quota dell’importo corrisposto a titolo di assicurazioni obbligatorie e di spese recurring.

Ottenere il rimborso non è cosa lineare né veloce.

Oneri documentali: è necessario avere a propria disposizione il contratto originario sottoscritto che indica l’importo corrisposto a titolo di assicurazione  nonché la comunicazione di estinzione anticipata che riporta analiticamente tutte voci rimborsate e la loro misura.

Questi atti se sono non sono a disposizione del cliente li si può sempre chiedere all’istituto che ha erogato il finanziamento.

Reclamo: la seconda fase è quella del reclamo; ottenuta, o avendo a disposizione la documentazione bancaria, è necessario rivolgersi all’istituto finanziario con un specifico  ed articolato, nonché adeguato, reclamo nel quale viene chiesto il rimborso delle somme che si ritiene siano state illegittimamente trattenute.

Decorsi 30 giorni senza aver ricevuto nessuna risposta o una risposta inadeguata, quale il rigetto di ogni richiesta di rimborso, si apre la possibilità di azione giudiziaria.

A questo punto vi sono due possibilità.

Mediazione: ci si trova innanzi ad una materia soggetta a mediazione obbligatoria. Quindi ci si rivolge ad un organo di mediazione chiedendo lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. In caso di esito negativo o non accettato si può agire avanti al  giudice competente per materia ( stante gli importi generalmente il Giudice di Pace) competente per territorio ( foro del consumatore).

Ricorso all’Arbitrato bancario e finanziario ( A.B.F.). Alternativamente il cliente può adire l’arbitrato bancario e finanziario. Si tratta di una procedura abbastanza semplice, semplificata, con costi limitati. Tutte le info si trovano a questo URL    https://www.arbitrobancariofinanziario.it/.

Accedendo al sito si vedrà come il 48% dei ricorsi presentati all’A.B.F. nel 2019 ( quindi circa 10.000 ricorsi) hanno riguardato problematiche afferenti alle estinzioni anticipate delle cessione del quinto dello stipendio. Questo ha creato un evidente dilatazione dei tempi ed in media un procedimento non si conclude prima degli 8 mesi dalla sua introduzione. Inoltre trattandosi di materia ripetitiva non vi è rimborso di spese legali. Per tanto la scelta tra A.B.F. e giudizio ordinario dipenderà dall’operatore ponderando il rapporto costi/benefici/tempi.

Un’ultima notazione in materia di prescrizione: la prescrizione è decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata.

Per info e contatti avvocatoanfuso@gmail.com

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