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Supplenze brevi discriminati tra i discriminati
Supplenze brevi discriminati tra i discriminati

I supplenti che non hanno la fortuna di avere un incarico fino alla fine delle lezioni o delle attività scolastiche sono discriminati dai colleghi, anche loro a tempo determinato, che hanno avuto diversa  miglior sorte. Non solo non hanno percepito, e non percepiranno, la carta del docente ma non hanno mai percepito la retribuzione professionale docenti.

La retribuzione professionale docenti è stata introdotta dall’art. 77 del c.c.n.l. del 16.11.2007  che prevede

  1. 1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci: – trattamento fondamentale: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali; b) posizioni economiche orizzontali; c) eventuali assegni “ad personam”.

trattamento accessorio: a) retribuzione professionale docenti;

uno dei trattamenti accessori della retribuzione è per tanto la Retribuzione professionale docenti.

Questa voce retributiva era stata originariamente inserita dall’art. 7 del  c.c.n.l. del 24.07.2003 è stata confermata dal C.C.N.L. del 24.07.2003  dall’art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007 e dal C.C.N.L. DEL 19.04.2018 art. 38

Dal quadro contrattuale delineato emerge che tal voce di retribuzione è stata introdotta ( si veda l’art. 7 del c.c.n.l. del 24.07.2003 che ne definisce lo scopo) al fine di valorizzare la funzione del docente, riconoscere il loro ruolo fondamentale, e favorire attraverso questo riconoscimento economico il miglioramento del servizio scolastico.

IL D.M. 13.06.2007 regola le diverse tipologie di supplenze distinguendole, sinteticamente, in supplenze brevi, supplenze temporanee fino al 30.06 e supplenze fino al 30.08 di ciascun anno .

L’art. 7 rinvia al C.C.N. integrativo scuola del 31.08.1999  all’art. 25 prevede che

Art.25
Compenso individuale accessorio

  1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
  2. dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
  3. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
  4. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ata con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.

Prosegue l’art. citato

  1. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a),b)e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
    5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
    6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del C.C.N.L..

    8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed Ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
    9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
    10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
    11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.

Dalla lettura della citata norma del c.c.n.i. ricaviamo quanto segue

  • la retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio;
  • la stessa viene riconosciuta, tra l’altro, ai soli docenti a tempo determinato, che, alternativamente, siano stati assunti fino al termine delle lezioni ( ovvero 30.06) o fino al termine dell’attività didattica ( ovvero 30.08);
  • viene corrisposta in ragione di un mese;
  • nel caso in cui si svolga un servizio inferiore ad un mese viene liquidata in ragione di 1/30 per ogni giorno di servizio.

Da questo trattamento economico sono esclusi i docenti precari che hanno stipulato contratti di supplenza brevi.

Si ritiene che questa norma contrattuale sia discriminatoria in quanto introduce un trattamento discriminante addirittura tra soggetti già sotto molto aspetti discriminati. Infatti il trattamento non viene riconosciuto ai soli supplenti che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e/o saltuarie che vengono discriminati rispetto agli altri docenti precari.

Il trattamento discriminatorio de quo è evidentemente illegittimo.

Esso viola innanzi tutto il dettato contrattuale del c.c.n.l. del 15.03.2001 che ha introdotto questa voce retributiva: infatti la stessa è diretta a “premiare” i docenti valorizzando la loro esperienza e preparazione riconoscendo la loro funzione essenziale per il miglioramento del servizio scolastico. Ma mentre la norma contrattuale non presenta nessuna distinzione la precedente norma del c.c.n.i. ( 31.08.1999) la riconosce ai docenti precari indicati nell’art. 25. Già l’interpretazione letterale della norma contrattuale sarebbe di per se sufficiente a dichiarare illegittimo il comportamento della P.A. che riconosce il trattamento economico ai docenti non ruolo indicati nell’art. 25 ( Sentenza   n. 363/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2012, R.G.N. 348/2010.).

La  Retribuzione Professionale Docenti rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive“.

In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi

Affaire Motter: La nota sentenza indicata, innestandosi sul solco della precedente e consolidata giurisprudenza, specifica ulteriormente che solo il caso concreto del singolo lavoratore a tempo determinato può, in astratto, legittimare un trattamento economico deteriore. È onere del datore di Lavoro, sia esso pubblico o privato, dimostrare che nel caso concreto del singolo dipendente un trattamento deteriore rispetto ad altri dipendenti sempre a tempo determinato, sia oggettivamente giustificato. Quindi è onere del datore di lavoro dimostrare che la prestazione concreta resa dal singolo lavoratore sia quantitativamente e qualitativamente diversa, ed inferiore, rispetto a quella degli lavoratori a tempo determinato.

La giurisprudenza riconosce il diritto dei docenti che hanno stipulato supplenze brevi o saltuarie a percepire la chiesta voce retributiva.

Allo scopo si veda l’ordinanza della Corte di Cassazione 27.07.2018 n. 20015 che afferma

  1. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: “l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio

La decisione de quo è stata seguita anche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione 6392/2020 che ha statuito, confermando il precedente indirizzo,

Il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della “retribuzione professionale docenti” ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l’apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;

anche la giurisprudenza di merito riconosce ai docenti precari che abbiano stipulato contratti di supplenza brevi o saltuari il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti.

Tra le tante si veda Tribunale di Milano del 30.06.2021 rg 2735/2021 per la quale

La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle “caratteristiche inerenti alle mansioni stesse

… infatti,

che l’attività d’insegnamento svolta dalla ricorrente ha comportato una assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL ai docenti precari con qualunque scadenza del contratto e a quelli di ruolo: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all’insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione …

Il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4, deve guidare nell’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l’esegesi costituzionalmente orientata …

In definitiva, “l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”» (così Cass. civ. Sez. lavoro 27 luglio 2018).

Per tanto possiamo affermare che i docenti supplenti con supplenze brevi sono   Discriminati tra i già discriminati!

L’importo della retribuzione professionale docenti  è di  € 174,00 mensili che viene riconosciuta solo ai docenti di ruolo o a tempo determinato ma non ai supplenti brevi. Ma come detto sopra  sia la Cassazione che i tribunali di merito riconoscono il diritto a questa trattamento accessorio ( pari ad € 5,82 per giorno di servizio).

Andando ai casi concreti:  – potrebbero sorgere delle superabili difficoltà di quantificazione: poiché l’indennità de qua è collegata al servizio non andrebbe calcolata per i giorni di assenza quali ferie, malattie, scioperi. Poiché è riconosciuta ai docenti con supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata corrisposta anche se il contratto non era completo ma su cattedra ma su spezzoni di orari.

Per verificare se è stata o meno corrisposta è sufficiente prendere visione dei cedolini a pagina 2 dove si trova la voce retribuzione professionale docenti.

Seppur trattasi di somma irrisoria con il nuovo algoritmo molti docenti che negli anni precedenti hanno avuto la fortuna di avere una supplenza fino al termine delle lezioni o dell’attività didattica oggi sono costretti a supplenze brevi e magari in sedi distanti dal proprio domicilio.

Naturalmente il Miur tace e spera di risparmiare nonostante le decine di condanne.

Pochi spiccioli (€5,82 al giorno) ma è  un diritto negato.

Come per tutte le voci retributive anche questa è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre mese dopo mese a meno che non vi siano retribuzioni

Pochi spicciolo ma che possono portare a somme adeguate se si è stati impegnati in supplenze brevi ma di lunga durata nell’anno scolastico.

Avv. Andrea Anfuso Alberghina

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